La Cassazione ha ritenuto che “l’azione di risarcimento dei danni non costituisce di per sé ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato”.
Due i risultati. In primis viene escluso che il magistrato nei confronti del quale un imputato avanzi una domanda risarcitoria possa mai essere considerato “un debitore”, in quanto la richiesta non è diretta al magistrato ma avviene nei confronti dello Stato.
In secondo luogo viene esclusa la ricusazione del magistrato la cui condotta professionale sia stato oggetto di una domanda di risarcimento.
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