Rai, il canone sulla bolletta

Il canone Rai in bolletta

Il canone Rai in bolletta

ROMA. 5 GEN. Il canone della Rai si pagherà sulla bolletta dell’energia elettrica Enel od di altri gestori e le associazioni dei Consumatori sono preoccupate.

Al di là di chi sostiene che sia una scelta illegittima pagare il canone Rai in bolletta, sono preoccupati i consumatori che stanno tempestando le associazioni di categoria con richieste di chiarimenti.

Lo sportello dell’ Unione Nazionale Consumatori conferma come si tratti  di “preoccupazioni fondate”, in quanto, come previsto in Legge di stabilità, andranno incrociate le banche dati dell’Anagrafe tributaria, dell’Authority per l’energia, Acquirente Unico, Ministero dell’Interno, Comuni e quant’altro, senza contare chi ha fatto l’abbonamento ad altri gestori di energia o utilizzza altri canali televisivi.

Il rischio di errori è elevato, in particolare quando l’intestatario della bolletta elettrica è diverso da chi ha pagato fino ad oggi il canone Rai. Un classico è per quanto riguarda i conviventi che magari hanno l’intestazione ad utenze differenti o quando il marito paga la bolletta della luce, mentre la moglie l’abbonamento alla tv.

In questo modo può succedere che alla moglie venga richiesto il pagamento del canone già pagato dal marito, oppure che la moglie paghi, ed il marito, vecchio abbonato, venga considerato un evasore.

O anche per chi paga la tariffa D3, che viene applicata sia ai residenti con impegno di potenza superiore a 3 kW sia ai non residenti, che il canone, invece, non devono pagarlo.

Ecco alcuni consigli e chiarimenti.

Il pagamento del canone Rai avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. Paga chi possiede la tv. Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, computer ed altro compresi.

Nel 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015. Canone ritenuto troppo elevato dall’ Unione Nazionale Consumatori in quanto per mantenere il gettito invariato l’abbonamento avrebbe dovuto essere di 77 euro, 83 se restasse un’evasione del 7%.

Limitatamente al 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate scadute, ossia da gennaio a luglio.

Non si può più chiedere il suggellamento del televisore, la manovra di stabilità ha eliminato questa possibilità, mentre il limite di reddito per il diritto all’esenzione per gli over 75 è stato elevato a 8.000 euro annui.

Per quanto riguarda le seconde case se si è in possesso di una seconda abitazione dove vi è un televisore, non si deve pagare un secondo abbonamento, stessa cosa se si ha più di un televisore.

La novità oltre al pagamento in bolletta è che viene presunta la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”. In caso contrario sarà necessario presentare, ogni anno, un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino.

L’ Unione Nazionale Consumatori consiglia di non fare autocertificazioni anticipate, ossia prima che arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone. La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda le disdette e le variazioni, come nel passato, devono essere comunicate le variazioni intervenute, come il cambio di residenza.

Stessa cosa se un televisore viene ceduto a terzi permane l’obbligo di inviare la disdetta, dando “esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore”.

Se il televisore è stato dismesso, eliminato e portato in discarica, è bene allegare la ricevuta di rottamazione o nel caso di un furto, la denuncia.

Infine, in caso di morte del titolare, l’erede già abbonato deve richiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato al defunto comunicando la data ed il luogo del decesso.

Il canone Rai: www.canone.rai.it

L’ Unione Nazionale Consumatori sul canone Rai: http://www.consumatori.it/articolo/canone-rai/#.Voune4TCXMU

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